Telefono/fax: 02 61 97 397

CONVERSIONE PATENTE:

I cittadini titolari di patente di guida rilasciata da uno stato extracomunitario, se non sono residenti in italia da piu’ di  1 anno possono guidare con la loro patente estera anche nel nostro paese ma allegando la traduzione ufficiale della stessa; una volta acquisita la residenza potranno richiedere la conversione , che consiste nel rilascio di una patente italiana corrispondente alla loro.

La conversione della patente e’ possibile per i seguenti stati: Albania , algeria , argentina , austria, belgio, bulgaria, cipro, croazia, danimarca,  el salvador ,ecuador , estonia, filippine, finlandia, francia, germania, giappone, gran bretagna, grecia, irlanda, islanda, lettonia, libano, liechtenstein, lituania, lussemburgo, macedonia, malta, marocco, moldova, norvegia, paesi bassi, polonia, portogallo, principato di monaco, repubblica ceca, repubblica di corea, repubblica slovacca, romania, san marino, serbia  slovenia, spagna, sli lanka , svezia, svizzera, taiwan, tunisia, turchia, ungheria, uruguay.  

Per chi e’ residente in italia da piu’ di 4 anni non e’ possibile procedere alla conversione della patente.

Documenti Necessari:

  • - 2 foto tessera
  • - Carta d’ identità
  • - Patente
  • - Permesso di soggiorno per gli stranieri
  • - Traduzione originale della patente
  • - Certificato di residenza storico
  • - Codice fiscale
  • - Passaporto

RICONOSCIMENTO PATENTE

I cittadini titolari di patente di guida rilasciata da uno stato appartenente all’ unione europea possono richiedere la conversione o il riconoscimento della patente, quest’ ultima consiste nel rilascio di un tagliandino da applicare sulla patente estera posseduta.

Documenti Necessari:

  • - Carta d’ identità
  • - Codice fiscale
  • - Patente
  • - Certificato di residenza storico

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